Newsletter della Giunta Comunale
Riassunto delle principali deliberazioni
Anno IV - numero 14 - Giunta Comunale del 17 aprile 2012
A cura dell'Ufficio Stampa
Assessore: Carla Riva
Ambito: Assessorato alle Politiche Culturali
Adozione bando per la cessione del nido comunale ai sensi dell’art. 2112 del codice civile
Con comunicazione alla Giunta comunale in data 18.10.2010 ha preso formale avvio il percorso di individuazione di un’innovativa modalità di gestione dell’asilo nido comunale “Girotondo” al fine di ridurre significativamente il margine tra i costi del servizio e la copertura a carico della collettività.
Con una seconda comunicazione alla Giunta in data 24.01.2012 è stato fornito un aggiornamento sullo stato di fatto dei lavori preparatori: analisi dei conti e delle componenti budgetarie del nido, primi confronti con realtà del terzo settore, predisposizione di documenti di sintesi, prime ipotesi di una diversa gestione e indagini di verifica riguardo esperienza analoghe in altri comuni.
Ad ulteriore dettaglio il 31.01.2012 è stato sottoposto al parere della Giunta comunale un piano programma delle modalità attuative della nuova gestione dell’asilo nido con dettaglio delle singole fasi:
- illustrazione del progetto in commissione consiliare servizi alla persona;
- avviso pubblico per invitare ad un confronto gli operatori interessati;
- incontro con gli operatori che ne hanno fatto richiesta;
- incontri con i sindacati per illustrare la nuova modalità di gestione dell’asilo nido;
- pubblicazione del bando e svolgimento della gara.
Nella seduta dello scorso 14 marzo il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari di maggioranza avente per oggetto “Nuova forma di gestione dei servizi di asilo nido a Vimercate”.
Al fine di concludere la procedura per l’attuazione del progetto di cessione dell’asilo nido comunale è necessario procedere all’adozione del relativo bando di gara.
La Giunta delibera pertanto di procedere alla cessione dell’asilo nido comunale “girotondo” ai sensi dell’art. 2112 del codice civile. Di adottare il bando relativo alla cessione. Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’indizione della gara ad evidenza pubblica.
Assessore: Angelo Villa
Ambito: Assessorato al Commercio
Art. 11 decreto legge n. 1/2012 - Individuazione nuove sedi farmaceutiche.
Premesse di questa delibera sono:
L'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, relativo al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria.
I vigenti artt. 1, 1-bis e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, i quali prevedono che:
(art. 1)
"L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni é sta-bilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”.
(art. 1-bis) "1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regio-ni, sentita I'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una di-stanza inferiore a 400 metri;
nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.";
(art. 2)
“1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceuti-co, il comune, sentiti I'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti compe-tente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2.Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’istituto nazionale di statistica.";
Il comma 2 dell'art. 11 sopracitato prevede che "Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
I commi 9 e 10 del medesimo articolo di legge, prevedono che "Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo" e che "Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente com-ma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante";
Occorre pertanto procedere all'individuazione di n.1 nuova sede farmaceutica.
La Frazione Velasca è già sede di un dispensario farmaceutico, istituito con DPGR n. 465 del 01.02.1996.
Per assicurare un’equa distribuzione sul territorio delle farmacie, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità al servizio farmaceutico anche a cittadini residenti nelle frazioni, si ritiene opportuno che tale dispensario divenga una vera e propria sede farmaceutica.
La Giunta delibera pertanto di individuare Velasca come nuova sede farmaceutica e di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità.
La prossima newsletter sarà distribuita il 23 aprile 2012.
Questa pubblicazione è inserita nel Progetto Qualità del Comune di Vimercate.
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