Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

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Revisione autoveicoliII Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Le revisioni, salvo quanta stabilito nei commi 8° e seguenti, sono effettuate a cura degli Uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

PRESCRIZIONI
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

REVISIONE PER AUTOVETTURE CON MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

REVISIONE PER AUTOVETTURE CON MASSA SUPERIORE A 3,5 T
Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

In caso d’incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
 
SANZIONI
Ad esclusione dei casi previsti dall'artico/o 176, comma 18, (circolazione con veicolo non revisionato in ambito autostradale), chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00.
Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.
L'organo accertatore annota sui documenti di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8° ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo Ie disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

In caso d’omissione della revisione non verrà più ritirata la carta di circolazione ma sulla stessa verrà indicata la dicitura che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino all’adempimento della revisione. Il veicolo potrà circolare di conseguenza solo per l’operazione di revisione.
 
La nuova procedura determinerà l'obbligo del proprietario del veicolo di munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati, attestante la prenotazione alla visita di revisione al fine giustificare la circolazione del veicolo.