ESTRATTI E CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE:
- STATO CIVILE: NASCITA, MATRIMONIO E MORTE
COSA E'
Gli estratti e i certificati di nascita, di matrimonio e di morte vengono rilasciati immediatamente. Generalmente il certificato non ha scadenza, mentre l’estratto ha una validità di 6 mesi.
Attenzione: A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità, L. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di pubblico servizio.
Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati da presentare ad altre P.A. e/o Gestori di pubblico servizio per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, etc.
A tal proposito l’art. 45 della Legge 183/2011 impone di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” su tutti i certificati. La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Per i certificati anagrafici, ad uso privato, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00* + € 0,52 per diritti di segreteria, salvo le esenzioni previste dalla legge.
Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita, non comporta l’autenticazione della firma e può essere utilizzata anche per i rapporti con le Istituzioni private quali ad esempio Banche, Assicurazioni, Agenzie d’affari, Poste italiane, notai, etc. (art. 2 D.P.R. 445/2000).
*La legge n.71 del 24 giugno 2013 di conversione del decreto legge n.43 del 26 aprile 2013, in vigore dal 26 giugno 2013 introduce un aumento dell'imposta di bollo a euro 16,00.
COME FARE
Nei casi in cui è possibile, avvalersi dell’autocertificazione.
COSA SAPERE
CERTIFICATI ANAGRAFICI
Si possono richiedere i seguenti certificati:
a) Certificato di residenza
b) Stato di famiglia;
c) Stato di famiglia all’atto del decesso;
d) Certificato di esistenza in vita;
e) Certificato di stato libero;
f) Certificato di vedovanza;
g) Certificato cumulativo di residenza/cittadinanza/diritti politici;
h) Certificato cumulativo di residenza/cittadinanza/stato civile;
i) Certificato di residenza e stato di famiglia per gli iscritti in A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero).
Documenti richiesti per ogni certificato:
a) Dati anagrafici del richiedente;
b) Uso al quale il certificato è destinato;
c) Richiesta scritta quando il richiedente non è l’interessato.
Nota: Tutti i certificati anagrafici sono in bollo, salvo espressa indicazione della eventuale esenzione prevista dalla Tabella allegato B) al DPR 642/1972.
Attenzione: A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità, L. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di pubblico servizio ( art. 40 DPR 445/2000).
Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati da presentare ad altre P.A. e/o Gestori di pubblico servizio per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, etc.
A tal proposito l’art. 45 della Legge 183/2011 impone di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” su tutti i certificati. La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Per i certificati anagrafici, ad uso privato, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00* + € 0,52 per diritti di segreteria, salvo le esenzioni previste dalla legge.
Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita, non comporta l’autenticazione della firma e può essere utilizzata anche per i rapporti con le Istituzioni private quali ad esempio Banche, Assicurazioni, Agenzie d’affari, Poste italiane, notai, etc. (art. 2 D.P.R. 445/2000).
*La legge n.71 del 24 giugno 2013 di conversione del decreto legge n.43 del 26 aprile 2013, in vigore dal 26 giugno 2013 introduce un aumento dell'imposta di bollo a euro 16,00.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
COSA E'
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino maggiorenne che attesta stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Quindi non possono essere riportate nella dichiarazione informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati. In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio. Non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l'interessato apponga la propria firma direttamente davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o, in alternativa trasmetterli allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento di identità non scaduto all'istanza già firmata in precedenza.
COME FARE
Il cittadino deve presentarsi personalmente a Spazio Città munito di documento di identità in corso di validità ed in possesso di tutti i dati o le informazioni che devono essere riportate sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
TEMPI
COSA SAPERE
Riferimenti normativi: DPR n. 445/2000 e DPR n. 642/1972 tab. allegato B.
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