IUC: Imposta Unica Comunale
Nel 2014 è entrata in vigore la IUC (Imposta Unica Comunale), che rimane in vigore anche per il 2015.
In realtà questo tributo è un “contenitore” di tre prelievi fiscali differenti:
L'acconto deve essere versato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2014; nel saldo di dicembre si procederà anche all'eventuale conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per il 2015.
1. La Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI).
Le scadenze per i pagamenti sono:
- ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2015
- SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015
Le aliquote TASI 2014, confermate per il 2015
Abitazione principale (escluso categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale: C2, C6, C7) |
2,95 per mille (con detrazione di 60 euro) |
CODICE TRIBUTO 3958 |
Fabbricati "merce" |
2,5 per mille (senza detrazioni) |
CODICE TRIBUTO 3961 |
Attenzione! Chi è proprietario solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (una per ogni categoria catastale) dovrà pagare soltanto la TASI.
Per calcolare l'imposta
La base imponibile per il calcolo della TASI è il valore catastale dell'immobile rivalutato del 60%. Quindi:
BASE IMPONIBILE = rendita catastale x 105 + 60%
La detrazione di 60 euro si applica all'immobile e deve essere suddivisa in parti uguali per i comproprietari indipendentemente dalla quota di possesso.
Per calcolare la TASI in modo più immediato è disponibile il Calcolo on line oppure rivolgersi a Spazio Città previo appuntamento da fissare presentandosi presso gli sportelli o telefonando ai numeri 039.66.59.220/222 oppure al numero verde 800.012.503.
2. La tassa sui rifiuti (TARI), Le scadenze saranno determinate con un apposito regolamento approvato insieme al Bilancio di previsione 2015. L'importo da versare sarà comunicato ai contribuenti tramite invio del bollettino postale.
Anno 2015
- Tariffe e coefficienti di calcolo per utenze domestiche
- Tariffe e coefficienti di calcolo per utenze non domestiche
Anno 2014
- Le tariffe
- Il regolamento
- La delibera
3. L’Imposta municipale propria (IMU), alla quale continuano ad applicarsi le norme già in vigore. Si paga sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli. Non si paga sulle abitazioni principali a meno che queste non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Le aliquote per l'anno 2015 non sono state modificate rispetto a quelle del 2014.
Per calcolare l'IMU in modo più immediato è disponibile il Calcolo on line oppure rivolgersi a Spazio Città previo appuntamento da fissare presentandosi presso gli sportelli o telefonando ai numeri 039.66.59.220/222 oppure al numero verde 800.012.503.
Le aliquote IMU 2014, confermate per il 2015
9,95 per mille |
immobili identificati con la categoria catastale C1 (negozi e botteghe). |
9,95 per mille |
immobili che risultano affittati ad uso abitativo con contratto regolarmente registrato |
9,5 per mille |
abitazione affittate a canone agevolato |
9,5 per mille |
immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado a condizione che vi siano residenti. |
10,6 per mille |
aliquota base per tutti gli altri immobili, compresi quelli a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. |
Attenzione: per gli immobili sui quali si deve pagare l'IMU non è dovuta la TASI
L'IMU non è dovuta per:
A) abitazioni principali e relative pertinenze, a meno che queste non siano classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9
Per le abitazioni principali e pertinenze ricomprese nella categoria A/1, A/8, A/9 l'aliquota IMU è pari al 5 per mille, con una detrazione di euro 200.
B) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M 22/4/2008.
Per calcolare l'imposta
La base imponibile per il calcolo dell'IMU è il valore catastale dell'immobile rivalutato del 60%. Quindi:
BASE IMPONIBILE = rendita catastale x 105 + 60%
La detrazione di 200 euro si applica all'abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali per i comproprietari indipendentemente dalla quota di possesso.