Modifiche codice della strada
Non rispettare il codice della strada può costare ancora più caro…infatti, con l’introduzione della legge del 15.07.2009 n. 94, entrata in vigore l’8 Agosto 2009, sono state modificate alcune tipologie di violazione.
Inoltre la legge introduce un aumento delle sanzioni, di un terzo, per le violazioni commesse nelle fasce orario comprese tra le 22.00 e le 7.00.
In particolare l’incremento dell’importo delle sanzioni nella fascia notturna riguarda le violazioni:
- della regole sulla velocità in genere
- del superamento dei limiti di velocità
- dell’inosservanza della precedenza
- dell’inosservanza della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche
- dell’inosservanza della distanza di sicurezza
- dell’irregolare compimento della manovra di cambiamento di direzione o di corsia o di altre manovre
- della circolazione in contromano o dell’inversione del senso di marcia
- dell’irregolare manovra di retromarcia
- della circolazione sulle corsia di emergenza sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane principali
- delle norme che regolano la sosta di emergenza o che impongono di far uso delle luci di posizione durante la sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa visibilità
- delle disposizioni che disciplinano l’uso del libretto individuale di controllo ovvero non rispettare i tempi di guida e di riposo con veicoli per trasporti professionali non muniti di cronotachigrafo
I proventi derivanti dalle sanzioni andranno ad incrementare il fondo contro l’incidentalità notturna.
Oltre alla modifica delle violazioni con la nuova legge si è introdotto, nell'articolo 34 bis, una violazione, sanzionabile con una multa da 500,00 a 1000,00 euro, per chi “insozza” le strade pubbliche con getto di rifiuti da veicoli in movimento oppure in sosta
Tra le altre modifiche apportate al Codice si segnalano :
EBBREZZA
Viene raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida per chi viene sorpreso alla guida di veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o per sostanze stupefacenti.
L’importo delle ammende previste aumentano da un terzo alla metà se il fatto è commesso tra le ore 22,00 e le ore 07,00.
Come nel caso precedente l’aumento (pari al 20% ) di queste ammende andrà ad incentivare il fondo contro l’incidentalità notturna.
ASSICURAZIONE
Viene disposto anche l’obbligo della confisca amministrativa del veicolo, di proprietà del conducente, sorpreso a circolare con i documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Il falsificatore invece viene punito con la sospensione della patente di guida per un anno.
CICLOMOTORI E BICICLETTE
Con l'articolo 219-bis, si estende al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca del documento.
Chi conduce un ciclomotore in presenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con la stessa sanzione amministrativa stabilita per il titolare di patente di guida che circoli nonostante il documento ritirato, sospeso o revocato.
Vengono, inoltre, applicate anche al patentino le disposizioni relative alla patente a punti.
Anche chi guida il ciclomotore e titolare di patente è soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo a due ruote, violazioni che comportino applicazione di sanzioni accessorie.
Tempi duri si prospettano anche per i conducenti di biciclette “titolari di patente di guida” i quali si vedranno decurtare i punti anche per le violazioni commesse alla guida di una bicicletta.
STUPEFACENTI E DROGHE
Chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sarà sospesa la patente di guida sino a due anni e sottoposto a fermo con affidamento ai servizi sociali da sei mesi ad un anno.
In caso di incedente stradale provocato dal conducente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, o di nuovo controllo positivi oentro i 3 anni la patente verrà revocata e non potrà riottenerla per cinque anni.
ALCOOL
Chi guida sotto l'effetto dell'alcool con tasso alcolemico compreso tra 05 g/l – 08g/l incorre in una sanzione che va da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 2.000,00 € con sospensione della patente da tre a sei mesi.
Se si provoca un incidente la patente viene sospesa sino a due anni ed il veicolo posto in fermo amministrativo per 180 giorni.
Per un tasso alcolemico tra 08 g/l –1,5 g/l la sanzione passa da 800,00 € a 3.200,00 € e patente sospesa fino a due anni, arresto fino a sei mesi.
In caso di incidente le pene raddoppiano e si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
Con un tasso alcolemico superiore a l’1,5 g/l oltre alle sanzioni penali viene revocata per 5 anni la patente di guida.
Le persone comprese tra i 18 e i 24 anni, e i neopatentati per i primi tre anni, i camionisti e gli autisti professionali è fatto divieto assoluto di assumere acool; in presenza di un tasso alcolemico sino a 0.5 g/l si incorre in una sanzione da 155 € a 624,00 € che raddoppia in caso di incidente stradale.
CITTADINI STRANIERI
Ai cittadini stranieri, residenti in Italia da oltre un anno, che circolano con la patente di guida scaduta rilasciata dal loro stato di origine sono applicate le sanzioni previste per il soggetto italiano che guida in Italia senza avere mai conseguito la patente di guida .
E' una violazione penale con la sanzione da 2.257,00 € a 9.032,00 € e con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi .
Inoltre le violazioni saranno trasmesse alla Motorizzazione.
Se il conducente straniero avrà esaurito i 20 punti (previsti dal sistema della patente a punti) nell’arco di un anno, di due anni, o in un periodo compreso tra due e tre anni non potrà più guidare un veicolo in Italia per un periodo rispettivamente di due anni, un anno, sei mesi.
Inoltre se il conducente venisse sorpreso alla guida di un veicolo dovrà pagare una sanzione da 1.842 a 7.369,00 €, la patente verrà revocata (in alternativa verrà applicata ulteriore divieto alla guida sino a quattro anni ) il veicolo verrà sottoposto al fermo amministrativo per tre mesi.
PATENTI
In caso di rinnovo della patente di guida, dopo avere sostenuto le visite mediche non sarà più necessario attendere il bollino dal Ministero dei Trasporti. Verrà inviato alla residenza del conducente un nuovo documento di guida.
CAMION/TRASPORTI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via sperimentale, per i veicoli condotti con patente di categoria C - D- E- introdurrà la "scatola nera".
Questo dispositivo rileva la posizione del veicolo, il tragitto percorso, le condizioni meccaniche del veicolo, e la condotta di guida del conducente.
CASCO
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avrà la facoltà di imporre l’uso del casco protettivo elettronico per i conducenti o passeggeri dei veicoli a due ruote. Questo tipo di casco, se non indossato, o indossato in modo non corretto, impedisce l’accensione del veicolo.
CICLISTI
I ciclisti dovranno indossare dopo il tramonto fuori dai centri abitati, o nelle gallerie il giubbetto o bretelle autoriflettenti. La sanzione prevista per la violazione sarà da 23,00 € a 155,00 €