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Informazioni utili » Giornata Mondiale anti-spreco, da ENEA il decalogo delle buone pratiche Un utile decalogo contro lo spreco alimentare Limitazioni al traffico per la riduzione delle emissioni inquinanti La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi ha preparato una nota rissuntiva comprendenti le misure relativi alla riduzione delle emissioni inquinanti Le norme in vigore dal 15 ottobre e fino al 15 aprile 2017 riguardano la limitazione della circolazione per alcune categorie di veicoli in specifici giorni e orari che sono in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.Nella tabella sottostante trovate la nota con indicate le tipologie dei veicoli sottoposti al fermo e le strade escluse dal blocco inoltre tutta la documentazione relativa agli atti emessi da regione Lombardia e alle singoli mappe e stradali delle province lombarde Documenti Nota esplicativa Decreto Regione Lombardia n. 10379/2015 Delibera Giunta Regione Lombardia n. 2578/2014 Delibera Giunta Regione Lombardia n. 2605/2011 Delibera Giunta Regione Lombardia n. 9958/2009 Decreto Regione Lombardia n. 11254/2008 Decreto Regione Lombardia n. 11447/2008 Delibera Giunta Regione Lombardia n. 7635/2008 Delibera Giunta Regione Lombardia n. 7/1979/2004 Mappe e stradario Stradario Regione Elenco Comuni fascia 1 Elenco Comuni fascia 2 Mappa deroghe Comune di Milano Mappa deroghe Comune di Como Mappa deroghe Comune di Cremona Mappa deroghe Comune di Lecco Mappa deroghe Comune di Mantova Mappa deroghe Provincia di Milano Mappa deroghe Provincia di Brescia Mappa deroghe Provincia di Como Mappa deroghe Provincia di Cremona Mappa deroghe Provincia di Lodi Mappa deroghe Provincia di Mantova Mappa deroghe Provincia di Pavia Mappa deroghe Provincia di Varese

La Polizia Locale risponde

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Di seguito sono riportate alcune delle domande che più  frequentemente vengono rivolte alla Polizia Locale. Per maggiori informazioni è sempre possibile contattare il Comando di Vimercate al numero telefonico 039.66.59.472.

Quando è in vigore la zona a traffico limitato (ZTL)?
la Zona a traffico limitato è in vigore dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 7.30 del giorno successivo.
Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 7.30 del lunedì successivo.
Tutti i festivi infrasettimanali dalle ore 17.30 del giorno antecedente alle ore 7.30 del giorno successivo.

Quando ci si può rivolgere al Giudice di pace?

In allegato a fondo pagine un breve vademecum sulle competenze del Giudice di Pace, con tutte le informazioni relative all'ubicazione e ai recapiti degli uffici.

Nuove disposizioni in ricorso avverso ai verbali di contestazione al giudice di pace
Dal 6 ottobre 2011, per effetto delle nuove disposizioni complementari al Codice di procedura civile, introdotte dal Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre u.s., con l'articolo 7, sono state di fatto introdotte alcune  importanti modifiche che interessano l'articolo 204-bis del Codice della strada, già rivisitato con la legge 120 del 2010.
In sostanza, la nuova disposizione di legge, che con l'articolo 34, comma 6, lett. a) e b) modifica l'attuale struttura degli artt. 204-bis e 205 del C.d.S., prevede, per quanto riguarda la parte procedurale, modifiche sostanziali in tema di tempi dei presentazione dell'opposizione davanti al G.d.P. e di pagamento della sanzione nel caso di mancato accoglimento del ricorso.
Va detto, infatti, che l'articolo 7 del D. L.vo 150/2011, in via preliminare, sancisce che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro, là dove non diversamente stabilito dalle successive disposizioni dello stesso articolo 7.
Si passa poi a ribadire che la competenza è del G.d.P. del luogo in cui è stata accertata la violazione.
Quanto al tempo utile per presentarlo, il ricorso va presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale (fino al 5 ottobre p.v. sono previsti ancora 60 giorni).
I giorni diventano 60 per i residenti all'estero. Ovviamente non dovrà essere stato presentato ricorso al prefetto, altrimenti quello presentato al G.d.P. diventa inammissibile.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva, il comma 5 dell'articolo in esame, ribadisce che spetta al prefetto quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dall'ANAS;  spetta invece alle regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da loro funzionari, ufficiali o agenti.
Nonostante sia stato poi ribadito che nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente (questo significa che il ricorrente non è obbligato a farsi assistere da un difensore mentre l'amministrazione opposta può delegare un proprio funzionario), occorre tenere presente che l'opponente, se nella prima udienza non si presenta senza addurre un giustificato motivo, il giudice convaliderà il provvedimento contro il quale è stato proposto ricorso e deciderà in ordine alle spese.
Infine, con i commi 10, 11 e 12, si stabilisce poi che là dove il giudice accolga l'opposizione, egli può annullare in tutto o in parte il provvedimento oggetto dell'opposizione e accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; se il giudice rigetta invece il ricorso, egli applicherà una sanzione in misura compresa tra il minimo e il massimo stabilito della legge e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni, successivi alla notificazione della sentenza, a favore dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; infine, con il rigetto dell'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti.
Insomma, ancora un piccolo grattacapo tanto per chi è chiamato ad accertare le violazioni al Codice della Strada quanto per chi deve eventualmente difendersi.

Nuove modalità di  presentazione ricorso al Prefetto
Come è noto, con l’istituzione della Prefettura di Monza e della Brianza le attività di pertinenza della medesima stanno divenendo operative,  pertanto a decorrere dal mese di luglio sono divenute operative l’Area I^ (per le problematiche di ordine pubblico e l’Area II^ rapporti con gli enti locali.
D’intesa con il Prefetto di Milano dal 12 Settembre 2011 è divenuta operativa anche l’Area III^ - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali e contenzioso, rappresentanza in giudizio, con la trattazione dei Ricorsi al Prefetto avverso le violazioni al Codice della Strada.
Alla luce della nascita dell’Area III^ della Prefettura di Monza e della Brianza i ricorsi, presentati sino ad ora al Prefetto di Milano,  dovranno essere inderogabilmente trasmessi alla Prefettura di Monza e Brianza per la disamina e le conseguenti determinazioni.
I procedimenti presentati per la medesima tipologia iniziati con la Prefettura di Milano saranno ultimati avvalendosi ancora degli uffici Milanesi.

PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Via Prina 17 - 20900  MONZA  
tel. 039/24101 fax 039/2410401
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Esistono delle riduzioni o degli sconti sulla tassa automobilistica per i veicoli di persone diversamente abili?
Effettivamente la legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli  destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. E' scaricabile una guida in formato .pdf alle varie tipologie di esenzione.

E' possibile utilizzare il telefonino mentre si guida?
Si può telefonare mentre si è alla guida a patto che si utilizzi la modalità viva voce oppure un auricolare. E' importante però sapere quanto,  durante una chiamata effettuata in auto, l’attenzione dei conducenti cali improvvisamente. Ecco qualche consiglio, scaricabile in formato pdf., su come usare il telefonino e su quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta quanto previsto dal Codice della Strada.

Che cosa occorre verificare sui pneumatici?
La profondità degli intagli del battistrada che, per legge, deve essere di almeno 1,6 millimetri su tutta la superficie.
Un pneumatico anche se leggermente sgonfio peggiora la stabilità in curva e rende il veicolo insicuro sul bagnato.
Il corretto gonfiaggio del pneumatico  è indicato sul libretto d'uso.
Se il veicolo è carico e si prevede un viaggio lungo, è opportuno aumentare leggermente la pressione.
I dispositivi presenti sulle auto come l’ ABS,  senza il supporto di validi pneumatici perdono la loro efficacia.

Mangiare, fumare e telefonare sono operazioni permesse mentre si guida?
L'articolo 173 del Codice della Strada vieta l'uso del telefonino durante la marcia. La sanzione  per chi trasgredisce è di 148 euro. E'  prevista anche  la sanzione accessoria della decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
Telefonare mentre si sta guidando aumenta in modo esponenziale la possibilità di avere un incidente.
Quando non è possibile fare a meno del cellulare utilizzatelo con il sistema  viva voce  oppure con l’auricolare che sono consentiti dalla legge.
Per quanto riguarda mangiare e fumare a bordo del veicolo  non vi è un divieto  esplicito, sarebbe però opportuno evitarlo in quanto fonte di distrazione.  

Quando è vietato il sorpasso e quali sanzioni amministrative sono previste?
Il sorpasso è vietato:
in prossimità o in corrispondenza di curve, di dossi e in altri casi di scarsa visibilità, quando la strada non abbia almeno due corsie per lo stesso senso di marcia;
quando il veicolo che precede stia già effettuando il sorpasso di un mezzo;
quando vi sia una colonna di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione del traffico;
a destra, eccetto quando il conducente che si vuole sorpassare ha già segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra o di fermarsi sulla sinistra della strada, o quando occorra sorpassare un tram e vi sia lo spazio sufficiente per effettuare la manovra sulla destra.
Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Codice della Strada vanno da 70 euro per i casi “normali”. Per il sorpasso in curva, sui dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si sorpassa un veicolo che stia già effettuando il sorpasso, quando si superano le colonne di veicoli fermi o in lento movimento, quando si sorpassa in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni o dei passaggi a livello, quando si sorpassa un veicolo fermo a un attraversamento pedonale, la sanzione è di 143 euro. In tali casi  è  prevista  altresì la perdita  da 3 a 10 punti. In alcuni casi è prevista anche la sospensione della patente.

Quando e come usare la corsia di emergenza?
La corsia d'emergenza è da utilizzare con prudenza e solo in caso di reale necessità.
Se vi fermate è obbligatorio collocare posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 100 metri dallo stesso, l’apposito segnale mobile di pericolo (triangolo) e, durante la sosta e la fermata notturna, tenere accese le luci di posizione, di targa e, se prescritte, le luci d’ingombro.
Il Codice della Strada precisa che sulle corsie per la sosta di emergenza degli autoveicoli è vietato circolare o effettuare la retromarcia pena sanzione amministrativa: da 370 euro e sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi. È vietato inoltre sostare per più di 3 ore. E’ importante ricordare di indossare il giubbotto riflettente prima di scendere dal veicolo.

Come si riconoscono le strade in cui è obbligatorio tenere i fari accesi di giorno?
L’obbligo di tenere accesi i fari anche di giorno riguarda tutte le strade extraurbane, cioè tutte le aree fuori del centro abitato, e non solo le autostrade e le strade extraurbane principali.
Per conoscere quando si è dentro o fuori il centro abitato occorre fare riferimento al segnale rettangolare a fondo bianco nel quale a caratteri neri è indicato il nome del comune (o del quartiere, o della frazione); quando si esce dal centro abitato tale segnale presenta una linea rossa obliqua trasversale.

E' vietato tenere i fari dell'auto accesi di giorno nei centri abitati?
Non è punibile il  conducente che tiene accesi i fari all’interno del centro abitato in quanto non vi è la previsione normativa per questo comportamento. Esistono invece sanzioni per chi utilizza indebitamente gli anabbaglianti e i  fendinebbia.

Limiti di velocità: quali sanzioni per chi li trasgredisce?
Ai fini della sicurezza e della tutela della vita umana la velocità massima dei veicoli non può superare i seguenti limiti:
130 Km/h per le autostrade;
110 Km/h per le strade extraurbane principali;
90 Km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;
50 Km/h per le strade nei centri abitati (elevabili a 70 Km/h per le strade urbane di scorrimento);
45 km/h per i ciclomotori.
In opportune condizioni tali limiti possono essere ridotti (per la presenza di una curva pericolosa, di raffiche di vento sui viadotti...) o aumentati (come prevede il nuovo codice della strada: 150 km/h su autostrade a 3 corsie dotate della corsia di emergenza). È fondamentale osservare attentamente la segnaletica. Le  sanzioni previste dal Codice della Strada per il superamento dei limiti massimi di velocità variano:
se non superano i 10 Km/h oltre il limite, 36 euro;
oltre 10 e non oltre 40 Km/h,  148 euro (e la perdita di 5 punti);
oltre 40 Km/h  meno di 60 Km/h 370 euro con sospensione della patente di guida (da 1 a 3 mesi) perdita di 10 punti.
oltre 60Km/h 500euro con sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi perdita 10 punti.  

Il telelaser è uno strumento infallibile?

Il telelaser è un sistema di misurazione della velocità del veicolo effettuata mediante il puntamento laser. Lo strumento non ha tolleranza di natura tecnica, ma il legislatore ha comunque prescritto che dal valore registrato sia decurtato il 5% con un minimo di 5 km/h.

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