Documenti per circolare
Quando si è alla guida di un veicolo, il conducente deve portare sempre con sé alcuni documenti:
- la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria di veicolo condotto;
- il certificato di assicurazione obbligatoria;
Attenzione!
Per "certificato di assicurazione" non si intende solo il talloncino apposto sul parabrezza ma l'intero contratto stipulato con la compagnia assicurativa nel quale sia annotato il numero di polizza.
Se mancano i documenti
Il conducente è tenuto fornire i documenti richiesti ad ogni eventuale controllo di polizia, pena una sanzione di 35 euro per ogni documento mancante. Se questa violazione è commessa dal conducente di ciclomtore la sanzione è di 21 euro.
La mancanza dei documenti di circolazione non comporta decurtazione del punteggio dalla patente di guida.
L'organo di polizia che ha proceduto al controllo appone un invito a tergo del verbale nel quale il conducente è invitato a esibire i documenti di cui era sprovvisto al momento del controllo.
La presentazione dei documenti può essere fatta in qualsiasi Comando di Polizia Stradale
d'Italia (Polizia Locale - Polizia di Stato - Carabinieri ecc.) purché entro i termini previsti dalla nota apposta suil verbale. Se questi termini non sono rispettati la sanzione è piuttosto pesante: 357 euro.
Attenzione!
Non è ammesso circolare con fotocopie dei documenti di circolazione.
Se utilizzate le fotocopie per paura di perdere gli originali, sarebbe opportuno che
le fotocopie rimangano a casa per una eventuale richiesta di duplicato dei documenti in
caso di furto, smarrimento o distruzione.