Patentino per ciclomotori
Da ottobre 2005 anche per i maggiorenni privi di patente, entra in vigore l'obbligo del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, tricicli o quadricicli, meglio noto come patentino per i ciclomotori. Lo prevede l'articolo 116 del Codice della strada. Per i minorenni invece l'obbligo è già in vigore dal 2004.
Gli interrogativi sono ancora molti. Per questo proviamo a fornire le risposte alle domande più frequenti che ci sono rivolte, ricordando che per le ulteriori informazioni sono a disposizione i nostri uffici.
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FAQ PATENTINO
Che cos'è il patentino?
E' un certificato di abilitazione che consente di guidare i ciclomotori, i tricicli o i quadricicli.
E' obbligatorio dal 1 luglio 2004 per i minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1.
E' obbligatorio dal 1 ottobre 2005 per i maggiorenni che non siano titolari di patente di guida.
Come si ottiene?
Per i minorenni dopo il superamento di uno specifico esame di idoneità che consiste in una prova teorica svolta tramite questionario.
Per i maggiorenni: se hanno compiuto 18 anni entro il 30 settembre 2005 non è necessario alcun esame; se invece hanno compiuto 18 anni dal 1 ottobre in poi devono sostenerlo. La frequenza al corso è facoltativa.
Tutti, maggiorenni e minorenni, devono possedere i requisiti psichici e fisici necessari per avere la patente di categoria A.
Poi devono presentare una domanda al Dipartimento Trasporti Terrestri di Milano (sede in via Cilea 119) corredata della documentazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici.
Se si possiede già una patente di categoria A1 si deve conseguire lo stesso il patentino?
No perché si è già titolari di una patente di categoria superiore.
Attenzione! Se si è in possesso del patentino e si consegue una patente di categoria superiore, il patentino deve essere restituito agli uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
E' necessario frequentare corsi?
Dipende se si è maggiorenni o minorenni. La normativa non obbliga i maggiorenni a seguire corsi.
I minorenni invece devono frequentarli.
Dove si frequentano i corsi?
A scuola, gratuitamente, oppure presso le scuole guida, a pagamento.
In che cosa consiste il corso?
Per quanto riguarda le scuole il corso ha una durata di 20 ore così ripartite:
4 ore da destinarsi alle norme di comportamento
6 ore da destinarsi alla segnaletica e alle norme di circolazione
2 ore da destinarsi al rispetto della legge
8 ore di educazione alla convivenza civile
Per le autoscuole invece è così ripartito:
4 ore da destinarsi alle norme di comportamento
6 ore da destinarsi alla segnaletica ed a altre norme di comportamento
2 ore da destinare al rispetto della legge
Quante ore di assenza si possono fare?
Al massimo 3 ore. In caso di assenza superiore a 3 ore il corso deve essere ripetuto.
Come ci si iscrive all'esame?
Ci sono due possibilità:
- iscriversi direttamente presso le sedi provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (qualla di Milano si trova in via Cilea, 119);
- iscriversi tramite un'autoscuola.
Si deve presentare una domanda?
Certamente. Trattandosi di minorenni la domanda deve essere firmata da un genitore e deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità di un genitore.
Attenzione: può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia.
E' necessario effettuare visite mediche?
Sì, sia per i minorenni che per i maggiorenni. Insieme alla domanda è obbligatorio presentare un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psichici e fisici richiesti per ottenere la patente di categoria A.
In che cosa consiste l'esame?
Consiste nella compilazione di una scheda di 10 domande ognuna delle quali ha 3 risposte possibili sul programma del corso seguito, queste risposte possono essere tutte false, tutte vere o una vera e le altre false.
Quanti errori sono ammessi?
Sono ammessi un numero massimo di 4 errori su un totale di 30 risposte, con 5 o più errori è necessario rifare l'esame da capo.
Occorre fare un esame di guida?
Per il momento la normativa non prevede nessun esame di guida.
Al termine delle prove di esame quanto giorni bisogna attendere il patentino?
Il certificato verrà rilasciato immediatamente al termine della sessione di esame.
Che cosa rischia chi viene colto senza il patentino?
Una multa da 516 a 2.065 euro e il fermo del veicolo per 60 giorni.
Attenzione! Sono previste multe da 357 a 1.433 euro anche per chi affida il proprio ciclomotore a conducenti che non abbiano patente di guida o patentino.
Il patentino ha una scadenza?
Sì.
Può essere sospeso o revocato?
Sì, se mancano i requisiti psico-fisici.
Attenzione! Chi possiede una patente di guida sospesa non può guidare neppure i ciclomotori, a meno che la sospensione della patente non sia relativa a eccesso di velocità.