Patente di guida ai cittadini stranieri
Di seguito le istruzioni per il rilascio della patente di guida per i cittadini stranieri.
Le modalità di rilascio sono diverse a seconda dello stato di appartenenza.
Ecco i principali casi:
Patente straniera di cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equivalenti alle patenti di guida italiane corrispondenti per categoria.
L'intestatario di una patente di guida di un altro Stato membro della CEE che acquista la sua residenza in Italia ha due epzioni per poter guidare:
1) convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia
2) può conservare la sua patente originaria facendola però riconoscere, ma solo entro i 90
giorni dall'acquisizione della residenza in Italia.
In entrambi i casi deve recarsi presso un ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile) e presentare richiesta su apposito modulo con una autocertificazione della propria residenza versando il corrispettivo economico richiesto per la pratica.
In seguito, l'ufficio della Motorizzazione rilascerà un tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Il guidatore può conservare la sua patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento, ma si potrebbero avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.
Patente straniera di cittadini di stati NON APPARTENENTI all'Unione Europea
ma con accordi sulla conversione di patenti
I titolari di patente di uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea, ma per il quale lo stato estero abbia firmato accordi in merito con I'Italia, può guidare in Italia se provvisto di Patente Internazionale.
Nel caso in cui desideri acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risiede in Italia da più di
un anno deve convertire la patente in italiana.
La conversione è automatica grazie agli stessi accordi. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada, ma senza sostenere alcun esame di guida.
Uguale è la procedura in senso contrario (da patente italiana a patente estera).
Ecco la lista dei paesi firmatari di accordi in merito con I'Italia (aggiornata al 28 settembre
1999), si suggerisce comunque di accertare eventuali variazioni intervenute contattando
la Motorizzazione.
Antille Olandesi, Arabia saudita, Bulgaria, Canada(2), Cile(1), Cipro, Corea del Sud, Croazia,
Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Iran, Islanda, Israele, Libia, Liechtenstein, Macedonia,
Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Norvegia, Oman, Polonia, Principato di Monaco
San Marino, Siria, Slovenia (fino al 17.07.2002), Sri Lanka, Sudan, Svizzera, Tunisia,
Turchia, Ungheria, USA (2), Vietnam, Zambia (3)
Note
1 Solo per diplomatici e loro familiari
2 Solo per personale consolare e diplomatico e familiari
3 Solo per i cittadini in missione governativa e i loro familiari
Patente straniera di cittadini di stati NON APPARTENENTI
alla Unione Europea SENZA ACCORDI sulla conversione di patenti.
Se si appartiene a paesi stranieri per i quali non vi siano accordi con I'Italia occorre guidare in Italia provvisti;
1) della propria patente
2) della Patente Internazionale (che consiste nella semplice traduzione della patente
originaie)
Se si soggiorna in Italia da oltre un anno, occorre chiedere la residenza in Italia e prendere la patente italiana, vale adire è necessario sostenere di nuovo gli esami teorici e pratici per conseguirla (se non si conosce bene l'italiano si può optare per l'esame teorico espresso in forma).
Questo caso, infatti, è interpretato come se fosse una Revisione della patente di guida
secondo I'art. 128 del Codice della Strada.