Ciclomotori
Come è noto, l'art. 6 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, ha introdotto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. D
etto certificato, obbligatorio dal 1 luglio 2004 per i minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1, è divenuto obbligatorio a decorrere dal 1 luglio 2005, anche per i maggiorenni che non siano titolari di patente di guida.
Tali certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame di idoneità che consiste in una prova teorica svolta tramite questionario ed attiene agli argomenti di cui all'art. 1, comma 2, del DM 30 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. dell'8 luglio 2003.
Gli esami presso gli Uffici provinciali sono svolti secondo la programmazione stabilita dal Direttore dell'Ufficio, rispettando il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta.
I candidati presentati dalle autoscuole, anche se non hanno seguito il corso, devono, in ogni caso, essere iscritti nel registro di iscrizione.
Per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda, in luogo della copia del documento del genitore, devono presentare copia del proprio documento di identità e devono essi stessi sottoscrivere la domanda.
Può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia.
Per i cittadini stranieri maggiorenni valgono le regole generali in materia di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno.
Ho già una patente di categoria A 1 devo conseguire lo stesso il Certificato per il ciclomotore?
No essendo già titolare di una patente di categoria superiore non ha necessità di conseguire il patentino.
E’ necessario sottoporsi a visita medica per conseguire il patentino?
Attualmente non ci sono indicazioni da parte del Ministero dei Trasporti, anche se sarebbe auspicabile che in futuro venga introdotta, ma per adesso non lo è quindi non vi è l’obbligo.
In che cosa consiste l’esame ?
Consiste nella compilazione di una scheda di 10 domande ognuna delle quali ha 3 risposte possibili sul programma del corso seguito, queste risposte possono essere tutte false, tutte vere o una vera e le altre false.
Quanti errori sono ammessi?
Sono ammessi un numero massimo di 4 errori su un totale di 30 risposte, con 5 o più errori è necessario rifare l’esame da capo.
Occorre fare un esame di guida?
Per il momento non è previsto nessun esame di guida dalla normativa.
Al termine delle prove di esame quanto giorni bisogna attendere il patentino?
Neanche uno in quanto il certificato verrà rilasciato immediatamente al termine della sessione di esame.
TRASPORTO DI PASSEGGERO SU CICLOMOTORE
Dal 14 luglio 2006 la Legge consente di circolare in due persone sui ciclomotori, i cosiddetti motorini con una cilindrata di 50 cc e con una velocità massima su strada non superiore a 45 km/h. a patto che vi siano le seguenti condizioni:
1) il conducente sia maggiorenne,
2) il ciclomotore sia omologato al trasporto del secondo passeggero;
3) il ciclomotore abbia ottenuto la nuova immatricolazione con la targa a 6 cifre.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006 n. 153, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006, entrato in vigore il 14 luglio 2006, sono state approvate definitivamente alcune modifiche al Codice della Strada che permettono di poter circolare su un ciclomotore in due persone, il conducente ed un passeggero, mentre le disposizioni applicative sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2006, con Decreto del 15 maggio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I proprietari dei ciclomotori omologati prima del 14 luglio 2006 non hanno l'obbligo di adeguarsi alla nuova disciplina se intendono utilizzare il ciclomotore con il solo conducente come in passato, ma se intenderanno utilizzarlo trasportando anche un passeggero si dovranno adeguare.
Occorrerà quindi verificare presso la casa costruttrice, o agli uffici della Motorizzazione Civile:
1) se il ciclomotore possiede l'omologazione per il trasporto del passeggero e, in caso positivo, richiedere la nuova immatricolazione con il rilascio del nuovo tipo di targa e del certificato di circolazione.
La nuova targa, di dimensioni più grandi, composta da 6 caratteri alfanumerici e dal marchio ufficiale della Repubblica Italiana, avrà il fondo bianco ed il colore dei caratteri e del marchio in nero e sarà strettamente legata al titolare, a differenza di quella dei motocicli legata al mezzo.
Sarà possibile utilizzarla in abbinamento ad un solo ciclomotore e, se quest'ultimo sarà conforme alla nuova disciplina, verrà rilasciato il nuovo certificato di circolazione.
Il passaggio di proprietà del ciclomotore, dovrà essere comunicato agli uffici della Motorizzazione Civile o alle agenzie autorizzate al rilascio di targhe e dei certificati di circolazione, così come la distruzione della targa nel caso in cui non si intenda più utilizzarla, lo smarrimento ed il furto, che si dovrà denunciare, presso gli organi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e Locale, ecc.)entro 48 ore.
Vecchio Contrassegno Nuova Targa
CASCO
Il casco è obbligatorio per tutti i conducenti di ciclomotore e deve essere omologato. Sarà necessario controllare sempre, al momento dell’acquisto, che al suo interno vi sia la targhetta relativa all’omologazione. Non risparmiamo soldi sul casco in quanto è l’unica protezione per la testa in caso di caduta. Di qualunque modello esso sia, deve essere comodo ma non deve muoversi una volta allacciata la fibbia sotto il mento. Acquistiamo sempre il tipo di casco che sfrutteremo maggiormente in modo da prediligere, oltre alla sicurezza, anche il confort, la ventilazione e la comodità ad indossarlo.
La circolazione con il ciclomotore senza indossare il casco prevede una sanzione amministrativa di Euro 74,00 ed il fermo amministrativo del veicolo.
SICUREZZA
La sicurezza alla guida del ciclomotore passa anche dalla manutenzione che svolgiamo periodicamente al nostro veicolo.
Infatti il codice della strada stabilisce all’articolo 80 che il ciclomotore debba essere sottoposto a visita periodica dopo 4 anni dalla sua “immatricolazione” e dopo ogni 2 dalla prima revisione.
Esempio: Se acquistiamo un ciclomotore il 15.04.2009 lo stesso dovrà essere sottoposto alla prima revisione entro il 30 Aprile 2013 e poi a seguire entro la fine di Aprile del 2015.
Se invece si circola sprovvisti della revisione si incorre in una sanzione amministrativa di €155,00. Non verrà attuato il ritiro del libretto in quanto non è carta di circolazione.
Ricordiamo sempre di controllare i pneumatici del nostro veicolo in quanto sono lo strumento che ci permette di restare “in piedi”, infatti un pneumatico usurato o in cattive condizioni non garantirà la stabilità del mezzo facendoci rischiare delle cadute inutili.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CIRCOLAZIONE
Per poter circolare in regola un buon ciclomotorista deve avere sempre con se:
1) Patente di guida (se posseduta) Certificato di idoneità alla guida di ciclomotore
2) Carta di identità se in possesso di certificato di idoneità alla guida
3) Certificato di circolazione del veicolo (se nuovo modello) Certificato di idoneità tecnica se il ciclomotore è di vecchio modello
4) Certificato Assicurativa in corso di validità
I documenti devono essere portati in originale, in quanto il codice della strada non ammette le fotocopie (le fotocopie potranno essere fatte e tenute a casa nel caso si dovesse sporgere una denuncia di smarrimento documenti per avere gli estremi degli stessi)
La mancanza dei documenti comporta una sanzione amministrativa di Euro 23,00 per ogni documento mancante con l’obbligo di presentarli presso un Comando di Polizia Stradale. La mancata presentazione comporterà una ulteriore sanzione di Euro 389,00
RILASCIO DELLA TARGA E CARTA DI CIRCOLAZIONE
Documenti necessari:
1) Domanda redatta su modello denominato TT2118, in distribuzione presso gli Uffici D.T.T.;
2) Versamenti redatti sui conti correnti postali:
n. 9001 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri - Diritti - Roma,
n. 4028 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri - Imposta di bollo - Roma, le attestazioni (utilizzabili solo i moduli prestampati) di avvenuto pagamento devono essere incollate all'interno del modello di domanda;
n.121012
3) Fotocopia di un documento di riconoscimento.
4) Documentazione di omologazione del ciclomotore da immatricolare.
Per gli importi corretti contattare l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Milano.
CESSAZIONE O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO PER IL CICLOMOTORE - TARGA
La Cessazione del Contrassegno può essere richiesta per Smarrimento, Sottrazione o semplicemente perché non si vuole possedere più il contrassegno.
Documenti necessari per la Restituzione del Contrassegno:
1) Domanda redatta su modello denominato TT2118, in distribuzione presso gli Uffici D.T.T.;
2) Versamenti redatti sui conti correnti postali:
n. 9001 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri – Diritti – Roma
n. 4028 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo – Roma
le attestazioni (utilizzabili solo i moduli prestampati) di avvenuto pagamento devono essere incollate all'interno del modello di domanda;
3) Contrassegno da restituire;
Documenti necessari per lo Smarrimento, Sottrazione del Contrassegno
1) Denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo);
La Comunicazione va fatta entro 3 giorni dalla constatazione.
(*) Per gli importi corretti contattare l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Milano.
SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DEL CONTRASSEGNO TARGA
Visita e Prova (collaudo) per duplicato del Certificato di Idoneità alla Circolazione (targa) a seguito smarrimento, sottrazione, distruzione.
Documenti necessari:
1) Domanda redatta su modello denominato TT2118, in distribuzione presso gli Uffici D.T.T.;
2) Versamenti redatti sui conti correnti postali:
n. 9001 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri – Diritti – Roma
n. 4028 intestato a: Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di bollo – Roma
le attestazioni (utilizzabili solo i moduli prestampati) di avvenuto pagamento devono essere incollate all'interno del modello di domanda;
3) Denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo);
Procedura:
Una volta compilata la domanda a cui si allega la documentazione di cui sopra si può prenotare la data in cui sottoporre il veicolo al Collaudo. Dopo l'esito positivo viene subito rilasciato il nuovo Certificato di Idoneità Tecnica alla Circolazione del Ciclomotore.
Nel caso in cui ci sia la richiesta contestuale del Contrassegno del Ciclomotore, occorre produrre ulteriormente:
• Attestazione del versamento sul c/c 121012 (utilizzare esclusivamente il bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello o copia del documento d'identità in corso di validità.
(*) Per gli importi corretti contattare l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Milano.
Maggiori informazioni: Polizia Locale 039.66.59.472